Per prontezza di consultazione abbiamo
riportato le dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio minimi obbligatori
per i natanti e imbarcazioni - con o senza Marcatura CE -in relazione alle varie
ipotesi di distanza dalla costa (per la navigazione marittima) o dalla riva
(nelle acque interne), fermo restando la responsabilità del conduttore di
mettere a bordo quegli ulteriori mezzi e attrezzature di sicurezza suggeriti
dall'esperienza marinaresca, dalle condizioni meteo-marine e dal buon senso:
Navigazione nei fiumi, torrenti e corsi
d'acqua:
cinture di salvataggio (una per ogni
persona a bordo);
un salvagente anulare con cima.
Navigazione entro 300 metri dalla costa:
Per questa fascia di navigazione è sempre prudente consultare le ordinanze
balnerari locali. Non sono previsti mezzi di salvataggio o dotazioni di
sicurezza.
Entro un miglio dalla costa:
cinture di salvataggio (una per ogni
persona a bordo)
un salvagente anulare con cima;
Ulteriori dotazioni di sicurezza
obbligatorie per le unità senza Marcatura CE (quelle con il marchio CE sono
già provviste)
pompa o altro attrezzo di esaurimento;
mezzi antincendio - estintori 1) I natanti devono avere a bordo
solo un estintore, indipendentemente dalla potenza del motore;
2) per le imbarcazioni il numero degli estintori e la loro capacità
estinguente sono stabiliti nella tabella annessa al regolamento di sicurezza
n. 232/1994
Navigazione entro tre miglia dalla costa:
cinture di salvataggio (una per ogni
persona a bordo);
salvagente anulare con cima
una boetta fumogena;
due fuochi a mano a luce rossa; Nota: la
boetta fumogena e i fuochi a mano hanno una validità di 4 anni decorrenti
dalla data di fabbricazione.
fanali regolamentari
Note: a) per la navigazione diurna
fino a 12 miglia dalla costa i fanali possono essere sostituiti da una
torcia di sicurezza a luce bianca;
b) un'unità a motore inferiore a m 12,00 può mostrare un fanale bianco
visibile per tutto l'orizzonte e fanali laterali;
c) un'unità a motore fino a m 7,00 e con velocità fino a 7 nodi può
mostrare un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte; d) in in un'unità
a vela inferiore a m 20,00 i fanali regolamentari possono essere combinati
in un unico fanale in/vicino testa d'albero, superiore rosso e inferiore
verde.
apparecchi di segnlazione sonora
(fischietto); Nota: le unità di lunghezza
superiore a m 12,00 devono essere munite di fischio e campana (la campana
può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile (tromba)).
Le unità a vela devono avere a bordo un
segnale conico che va mostrato (con il vertice in basso) quando procedono
contemporaneamente a vela e a motore;
Ulteriori dotazioni di sicurezza
obbligatorie solo per le unità senza Marcatura CE
pompa o altro attrezzo di esaurimento;
mezzi antincendio - estintori 1) I natanti devono avere a bordo
solo un estintore, indipendentemente dalla potenza del motore;
2) per le imbarcazioni il numero degli estintori e la loro capacità
estinguente sono stabiliti nella abella annessa al regolamento di sicurezza
n. 232/1994
Navigazione entro sei miglia dalla costa:
le dotazione di sicurezza previste per la
navigazione entro 3 miglia dalla costa, nonché:
una boetta luminosa;
due boette fumogene (anziché una);
due razzi a paracadute a luce rossa; Nota: i segnali di soccorso
indicati a numeri 3 e 4 hanno una validità di anni 4 dalla data di
fabbricazione.
Navigazione entro 12 miglia dalla costa:
le dotazioni di sicurezza previste per la
navigazione entro 3 miglia dalla costa, nonché:
apparecchio galleggianti (per tutte le
persone a bordo);
una boetta luminosa;
due boette fumogene;
bussola e relative tabelle di deviazione
(le tabelle sono obbligatorie solo per le imbarcazioni; Nota:Le imbarcazioni
da diporto, con o senza Marcatura CE, per navigare a distanza superiore alle
sei miglia devono essere munite della tabella di deviazione vistata
dall'Autorità marittima. A tale scopo la bussola installata a bordo deve
essere sottoposta a compensazione da parte di personale autorizzato dalle
Capitanerie di Porto il quale al termine delle operazioni (giri di bussola)
rilascia la tabella delle deviazioni residue. Le tabelle non hanno una
scadenza e pertanto non vanno rinnovate in occasione delle visite periodiche
per il rinnovo del certificato di sicurezza. Rientra nella responsabilità
del conduttore verificare il corretto funzionamento della bussola e
aggiornare i valori delle deviazioni.
due razzi a paracadute a luce rossa; Nota: i segnali di
soccorsi di cui ai numeri 4 e 6 hanno una validità di anni 4 dalla data di
fabbricazione.
apparato VHF
Requisiti mezzi di
salvataggio e dotazioni di sicurezza
I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza da
tenere a bordo delle unità da diporto, secondo il dettato del nuovo regolamento
di sicurezza devono avere i requisiti e caratteristiche tecniche previste dalle
disposizioni che seguono:
zattere di salvataggio (il decreto non è
stato emanato - in attesa sono valide quelle conformi al D.M. 2.12.1977);
apparecchi galleggianti (gonfiabili):
conformi al D.M. 29.9.1999 n. 412;
salvagente anulare e a ferro di cavallo:
conformi al D.M. 29.9.1999, n. 385;
cinture di salvataggio: conformi al D.M. 10
maggio 1996;
riflettori radar: conformi al D.M.
29.9.1999, n. 386;
segnali di soccorso: conformi al D.M.
29.9.1999, n. 387 (per i razzi, i fuochi a mano e i segnali fumogeni la
validità è di 4 anni dalla data di fabbricazione);
bussole magnetiche: conformi al D.M.
29.9.1999, n. 388.
Contrariamente alle precedenti disposizioni,
sono riconosciuti idonei i mezzi di salvataggio (individuali e collettivi) e le
dotazioni di sicurezza previsti dalla normativa dell'Unione Europea e dalle
Convenzioni internazionali. Pertanto le cinture di salvataggio e gli altri mezzi
e attrezzature di sicurezza previsti per le navi commerciali, dalla
"Convenzione Solas 74 come emendata" possono continuare a essere
tranquillamente impiegati a bordo.
Sono altresì ritenuti validi i mezzi di
salvataggio e le dotazioni di sicurezza previsti dalle precedenti disposizioni,
esistenti a bordo alla data di entrata in vigore del nuovo
regolamento (avvenuto il 1° gennaio
2000) e la loro sostituzione è obbligatoria solo in caso di deterioramento,
cattivo funzionamento o per scadenza nella validità e ove previsto l'obbligo di
provvedere alla revisione periodica.
Certificato di sicurezza
Il nuovo
regolamento di sicurezza non ha
modificato la validità del certificato di sicurezza. Per le unità nuove
appartenenti alle categorie C e D marcate CE e per quelle costruite in base alla
legge 50/1971 abilitate alla navigazione fino a 6 miglia dalla costavalidità di
10 anni. Per le unità con marcatura CE, delle categorie A e B e per quelle
costruite con i , il certificato di sicurezza ha una criteri della legge
certificato è invece di otto anni. Per entrambe le tipologie di unità le
visite periodiche devono essere 50/1971 la validità del effettuate ogni 5 anni.