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Dotazioni Necessarie per la Navigazione


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Per prontezza di consultazione abbiamo riportato le dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio minimi obbligatori per i natanti e imbarcazioni - con o senza Marcatura CE -in relazione alle varie ipotesi di distanza dalla costa (per la navigazione marittima) o dalla riva (nelle acque interne), fermo restando la responsabilità del conduttore di mettere a bordo quegli ulteriori mezzi e attrezzature di sicurezza suggeriti dall'esperienza marinaresca, dalle condizioni meteo-marine e dal buon senso:

Navigazione nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua:

  1. cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo);
  2. un salvagente anulare con cima.

Navigazione entro 300 metri dalla costa:

Per questa fascia di navigazione è sempre prudente consultare le ordinanze balnerari locali. Non sono previsti mezzi di salvataggio o dotazioni di sicurezza.

Entro un miglio dalla costa:

  1. cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)
  2. un salvagente anulare con cima;
  3. Ulteriori dotazioni di sicurezza obbligatorie per le unità senza Marcatura CE (quelle con il marchio CE sono già provviste)
  4. pompa o altro attrezzo di esaurimento;
  5. mezzi antincendio - estintori
    1) I natanti devono avere a bordo solo un estintore, indipendentemente dalla potenza del motore;
    2) per le imbarcazioni il numero degli estintori e la loro capacità estinguente sono stabiliti nella tabella annessa al regolamento di sicurezza n. 232/1994

Navigazione entro tre miglia dalla costa:

  1. cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo);
  2. salvagente anulare con cima
  3. una boetta fumogena;
  4. due fuochi a mano a luce rossa; Nota: la boetta fumogena e i fuochi a mano hanno una validità di 4 anni decorrenti dalla data di fabbricazione.
  5. fanali regolamentari

    Note:
    a) per la navigazione diurna fino a 12 miglia dalla costa i fanali possono essere sostituiti da una torcia di sicurezza a luce bianca;
    b) un'unità a motore inferiore a m 12,00 può mostrare un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte e fanali laterali;
    c) un'unità a motore fino a m 7,00 e con velocità fino a 7 nodi può mostrare un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte; d) in in un'unità a vela inferiore a m 20,00 i fanali regolamentari possono essere combinati in un unico fanale in/vicino testa d'albero, superiore rosso e inferiore verde.
  6. apparecchi di segnlazione sonora (fischietto);
    Nota:
    le unità di lunghezza superiore a m 12,00 devono essere munite di fischio e campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile (tromba)).
  7. Le unità a vela devono avere a bordo un segnale conico che va mostrato (con il vertice in basso) quando procedono contemporaneamente a vela e a motore;
  8. Ulteriori dotazioni di sicurezza obbligatorie solo per le unità senza Marcatura CE
  9. pompa o altro attrezzo di esaurimento;
  10. mezzi antincendio - estintori
    1) I natanti devono avere a bordo solo un estintore, indipendentemente dalla potenza del motore;
    2) per le imbarcazioni il numero degli estintori e la loro capacità estinguente sono stabiliti nella abella annessa al regolamento di sicurezza n. 232/1994

Navigazione entro sei miglia dalla costa:

  1. le dotazione di sicurezza previste per la navigazione entro 3 miglia dalla costa, nonché:
  2. una boetta luminosa;
  3. due boette fumogene (anziché una);
  4. due razzi a paracadute a luce rossa;
    Nota: i segnali di soccorso indicati a numeri 3 e 4 hanno una validità di anni 4 dalla data di fabbricazione.

Navigazione entro 12 miglia dalla costa:

  1. le dotazioni di sicurezza previste per la navigazione entro 3 miglia dalla costa, nonché:
  2. apparecchio galleggianti (per tutte le persone a bordo);
  3. una boetta luminosa;
  4. due boette fumogene;
  5. bussola e relative tabelle di deviazione (le tabelle sono obbligatorie solo per le imbarcazioni;
    Nota:Le imbarcazioni da diporto, con o senza Marcatura CE, per navigare a distanza superiore alle sei miglia devono essere munite della tabella di deviazione vistata dall'Autorità marittima. A tale scopo la bussola installata a bordo deve essere sottoposta a compensazione da parte di personale autorizzato dalle Capitanerie di Porto il quale al termine delle operazioni (giri di bussola) rilascia la tabella delle deviazioni residue. Le tabelle non hanno una scadenza e pertanto non vanno rinnovate in occasione delle visite periodiche per il rinnovo del certificato di sicurezza. Rientra nella responsabilità del conduttore verificare il corretto funzionamento della bussola e aggiornare i valori delle deviazioni.
  6. due razzi a paracadute a luce rossa;
    Nota: i segnali di soccorsi di cui ai numeri 4 e 6 hanno una validità di anni 4 dalla data di fabbricazione.
  7. apparato VHF

Requisiti mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza da tenere a bordo delle unità da diporto, secondo il dettato del nuovo regolamento di sicurezza devono avere i requisiti e caratteristiche tecniche previste dalle disposizioni che seguono:

  1. zattere di salvataggio (il decreto non è stato emanato - in attesa sono valide quelle conformi al D.M. 2.12.1977);
  2. apparecchi galleggianti (gonfiabili): conformi al D.M. 29.9.1999 n. 412;
  3. salvagente anulare e a ferro di cavallo: conformi al D.M. 29.9.1999, n. 385;
  4. cinture di salvataggio: conformi al D.M. 10 maggio 1996;
  5. riflettori radar: conformi al D.M. 29.9.1999, n. 386;
  6. segnali di soccorso: conformi al D.M. 29.9.1999, n. 387 (per i razzi, i fuochi a mano e i segnali fumogeni la validità è di 4 anni dalla data di fabbricazione);
  7. bussole magnetiche: conformi al D.M. 29.9.1999, n. 388.

Contrariamente alle precedenti disposizioni, sono riconosciuti idonei i mezzi di salvataggio (individuali e collettivi) e le dotazioni di sicurezza previsti dalla normativa dell'Unione Europea e dalle Convenzioni internazionali. Pertanto le cinture di salvataggio e gli altri mezzi e attrezzature di sicurezza previsti per le navi commerciali, dalla "Convenzione Solas 74 come emendata" possono continuare a essere tranquillamente impiegati a bordo.

Sono altresì ritenuti validi i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previsti dalle precedenti disposizioni, esistenti a bordo alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (avvenuto il 1° gennaio 2000) e la loro sostituzione è obbligatoria solo in caso di deterioramento, cattivo funzionamento o per scadenza nella validità e ove previsto l'obbligo di provvedere alla revisione periodica.


Certificato di sicurezza

Il nuovo regolamento di sicurezza non ha modificato la validità del certificato di sicurezza. Per le unità nuove appartenenti alle categorie C e D marcate CE e per quelle costruite in base alla legge 50/1971 abilitate alla navigazione fino a 6 miglia dalla costavalidità di 10 anni. Per le unità con marcatura CE, delle categorie A e B e per quelle costruite con i , il certificato di sicurezza ha una criteri della legge certificato è invece di otto anni. Per entrambe le tipologie di unità le visite periodiche devono essere 50/1971 la validità del effettuate ogni 5 anni.

*Lista aggiornata al 2003


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